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D.P.R. 09/05/2001 n. 244

Art. 13 - Segreto d'ufficio

1. A norma dell'articolo 2, comma 10, della legge, i componenti e i funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio.

2. Le informazioni raccolte in applicazione della legge e del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste, fatti salvi gli obblighi di denuncia, segnalazione e collaborazione previsti dalla legge.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2, non ostano alla pubblicazione da parte dell'Autorità, o previa autorizzazione della stessa, di informazioni di carattere generale e di studi nei quali non compaiono indicazioni tali da individuare i soggetti interessati. Nota all'art. 13:

- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 10, della legge 14 novembre 1995, n. 48: "10. I componenti e i funzionari delle Autorità, nell'esercizio delle funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio. Fatta salva la riserva all'organo collegiale di adottare i provvedimenti nelle materie di cui al comma 12, per garantire la responsabilità e l'autonomia nello svolgimento delle procedure istruttorie, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, si applicano i principi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonchè quelli relativi alla distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo, attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti".

Art. 14 - Accesso ai documenti

1. I soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento.

2. Se i documenti contengono informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario, relative a persone ed imprese, il diritto di accesso è esercitato nei limiti di quanto necessario ad assicurare il contraddittorio.

3. I documenti che contengono segreti di impresa aziendali, commerciali, industriali, sono sottratti all'accesso. Se detti documenti forniscono la prova di un'infrazione o di un inadempimento o elementi di difesa, gli uffici ne consentono l'accesso, limitatamente a detti elementi.

4. Nel consentire l'accesso nei casi di cui ai commi 2 e 3, nel rispetto dei principi in essi contenuti, il responsabile del procedimento assicura il contraddittorio con il soggetto titolare dell'interesse alla riservatezza e adotta i necessari accorgimenti a tutela dell'interesse della riservatezza di persone e imprese.

5. Sono sottratti all'accesso le note, le proposte e ogni altra elaborazione degli uffici con funzione di mero studio e di preparazione del contenuto di atti.

6. Possono essere sottratti all'accesso, in tutto o in parte, i verbali delle adunanze del Collegio, a tutela dell'indipendenza di quest'ultimo e dell'interesse alla riservatezza di persone e imprese, nonchè i documenti inerenti ai rapporti tra l'Autorità e le istituzioni dell'Unione europea, gli altri Stati, le organizzazioni internazionali e le pubbliche amministrazioni, dei quali non sia stata da detti enti autorizzata la divulgazione.

7. I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite all'Autorità, devono presentare agli uffici un'apposita richiesta contenente l'indicazione dei documenti o delle parti di documenti dei quali si richiede la sottrazione all'accesso, specificandone i motivi.

8. Nel caso di comunicazioni, informazioni o richieste presentate in forma singola o congiunta da una o più imprese, le informazioni coperte da segreti di impresa aziendali, commerciali, industriali, possono essere presentate separatamente in allegato. Analoghe cautele possono essere richieste dalle imprese con riferimento alle eventuali audizioni congiunte ed alle verbalizzazioni.

9. Il responsabile del procedimento, se non ritiene sussistenti i motivi di riservatezza o segretezza addotti, ne dà comunicazione agli interessati con provvedimento motivato.

10. Il responsabile del procedimento può disporre il differimento dell'accesso al fine di tutelare la riservatezza di persone e imprese, fino a quando sussiste tale interesse o fino a quando dell'atto cui l'accesso si riferisce è accertata la rilevanza ai fini della prova delle infrazioni o inadempienze contestate. Il differimento può essere disposto, in ogni caso, non oltre la comunicazione delle risultanze istruttorie di cui all'articolo 16, comma 1.

11. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta e motivata, su cui il responsabile del procedimento provvede entro trenta giorni, informandone il Collegio.

12. Il Collegio determina, con deliberazione pubblicata nel bollettino, le generali modalità di esercizio del diritto di accesso ed i costi di riproduzione degli atti.

Art. 15 - Pareri e proposte dell'Autorità

1. I pareri dell'Autorità, nell'ambito di procedimenti di competenza di altre amministrazioni, sono resi sulla base degli elementi forniti dal richiedente oppure, ove necessario, sulla base degli elementi acquisiti con gli atti istruttori previsti dal presente regolamento. In quest'ultimo caso si applicano le norme del regolamento specificamente riguardanti l'atto istruttorio compiuto. Nota all'art. 15:

- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481: "25. I ricorsi avverso gli atti e i provvedimenti delle Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono proposti avanti il tribunale amministrativo regionale ove ha sede l'Autorità.".

Art. 16 - Conclusione dell'istruttoria e adozione del provvedimento finale

1. L'Autorità comunica, con anticipo di almeno quindici giorni e tenuto conto del termine di conclusione del procedimento, le risultanze istruttorie e la data di conclusione del procedimento medesimo.

2. La comunicazione di cui al comma 1, può essere effettuata con le modalità di cui all'articolo 4, comma 4, nel caso in cui, per il rilevante numero dei destinatari, la comunicazione personale risulti impossibile o eccessivamente gravosa.

3. I soggetti intervenienti nel procedimento possono presentare memorie scritte e documenti fino a quindici giorni prima del termine di conclusione dell'istruttoria e possono chiedere l'audizione finale di cui all'articolo 10, comma 5, entro cinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.

4. Scaduto il termine di conclusione dell'istruttoria, il Collegio adotta il provvedimento finale.

5. Il responsabile del procedimento comunica ai soggetti intervenuti nel procedimento il provvedimento finale, che è, altresì, pubblicato nel bollettino entro venti giorni dall'adozione.

6. Il provvedimento conclusivo del procedimento contiene l'indicazione del termine per ricorrere e dell'autorità cui proporre il ricorso, a norma dell'articolo 2, comma 25, della legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2001 Ministeri istituzionali, registro n. 8 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 33

 

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